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(1)
Nel periodo compreso tra le ore 1.00 e 5,00 del mattino è vietato l’accesso in spiaggia, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento regionale emesso a richiesta delle Amministrazioni comunali interessate. 

(2)
Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti,qualsiasi gioco ( pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi.
I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava comunque l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa.  

(3)
Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale,anche se munito di museruola e guinzaglio,ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento,ed i cani guida per i non vedenti. 

(4)
Tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora oltre il limite di cui ai piani Comunali di classificazione ex L.r. n. 15/2001,ovvero,in mancanza,oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia, nonché farne uso tra le ore 13.00 e le ore 16.00
.

 (5)
Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere,nonché accendere fuochi

(6)
Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico,per la balneazione,dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

 (7)
I concessionari di stabilimenti balneari ,contestualmente all’apertura al pubblico e fermo restando a quanto previsto dal punto 2 dell’articolo 11 devono: attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni contenute nella parte” Disciplina particolare dei servizi di salvamento”. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d’autorità fino all’accertamento del ripristino del servizio.

(8)
Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia

(9)
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti degli ombrelloni : M.3 (misura minima) tra le file e metri 2,5 (misura minima) tra ombrelloni sulla stessa fila.

(10)
é vietato l’uso di sapone e shampoo,qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico

 (11)
Ogni postazione di salvataggio dovrà essere indicata dall’apposito  pennone al quale verranno issate le bandiere a seconda delle condizioni metereologiche.
Bandiera bianca : indicante la regolare attivazione della postazione.
Bandiera rossa : indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio
Bandiera gialla : indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

 

 

 

 

 

 

 

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