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(1)
Nel periodo compreso tra le ore 1.00 e 5,00 del mattino è vietato
l’accesso in spiaggia, salvo quanto diversamente disposto da
apposito provvedimento regionale emesso a richiesta delle Amministrazioni
comunali interessate.
(2)
Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente
adiacenti,qualsiasi gioco ( pallone, tennis da spiaggia, pallavolo,
bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle
persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene
dei luoghi.
I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le
cabine o nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai
singoli concessionari sui quali grava comunque l’obbligo di
stipulare apposita polizza assicurativa.
(3)
Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale,anche se
munito di museruola e guinzaglio,ivi compresi quelli utilizzati
dai fotografi o dai cineoperatori. Sono esclusi dal divieto
i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio
di salvamento,ed i cani guida per i non vedenti.
(4)
Tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora oltre
il limite di cui ai piani Comunali di classificazione ex L.r.
n. 15/2001,ovvero,in mancanza,oltre i limiti consentiti dalle
leggi vigenti in materia, nonché farne uso tra le ore 13.00
e le ore 16.00.
(5)
Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti
di qualsiasi genere,nonché accendere fuochi
(6)
Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico,per la balneazione,dalle
ore 9.30 alle ore 18.30.
(7)
I concessionari di stabilimenti balneari ,contestualmente all’apertura
al pubblico e fermo restando a quanto previsto dal punto 2 dell’articolo
11 devono: attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella parte” Disciplina
particolare dei servizi di salvamento”. Ove non risulti assicurato
tale servizio si procederà alla chiusura d’autorità fino all’accertamento
del ripristino del servizio.
(8)
Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle
aree in concessione fino al battente del mare ed anche nello
specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia
(9)
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile
deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze
minime calcolate tra i paletti degli ombrelloni : M.3 (misura
minima) tra le file e metri 2,5 (misura minima) tra ombrelloni
sulla stessa fila.
(10)
é vietato l’uso di sapone e shampoo,qualora siano utilizzate
docce non dotate di idoneo sistema di scarico
(11)
Ogni postazione di salvataggio dovrà essere indicata dall’apposito
pennone al quale verranno issate le bandiere a seconda
delle condizioni metereologiche.
Bandiera bianca : indicante la regolare attivazione della
postazione.
Bandiera rossa : indicante balneazione pericolosa per
cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio
Bandiera gialla : indicante obbligo di chiusura degli
ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
  
       
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